Statuto


DEFINIZIONE E SCOPI 

 

Art. 1 

Slow Food Condotta di Latina è unʼassociazione culturale locale non a scopo di lucro, democratica, di  promozione sociale e di formazione della persona, con sede a Latina in Viale Vittorio Veneto 23, basata  sullʼadesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere  culturale nel campo dellʼalimentazione. La Condotta e la nomina della fiduciaria, nella persona di Sara Guercio, sentito il parere del Presidente Regionale, sono state ratificate dalla Segreteria Nazionale in data 27 luglio 2012 a firma di Daniele Buttignol, in qualità di Segretario Nazionale Slow Food Italia. 

 

Art. 2 

Slow Food Condotta di Latina è parte integrante di Slow Food Italia e opera nella città e nel territorio comunale di Latina, per diffonderne la filosofia e promuoverne lo sviluppo. 

 

Art. 3 

Slow Food Latina, in coerenza con lo Statuto dellʼAssociazione Nazionale ed Internazionale Slow Food, si  propone di: 


a) evidenziare e comunicare la dignità culturale delle tematiche legate al cibo, al vino e altre bevande, allʼalimentazione e alle scienze gastronomiche nel loro complesso; 

b) contribuire al rafforzamento dei legami dei prodotti alimentari di qualità con i loro territori,  nellʼottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone l'assunzione a ruolo di beni culturali; 

c) educare alla cultura alimentare i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere e al gusto e lʼacquisizione di una responsabile capacità di scelta in campo alimentare; 

d) contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere anche con lʼadozione di stili alimentari e di vita equilibrati e orientati alla qualità, alla diversità, alla moderazione; 

e) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentino la massima espressione qualitativa; 

f) favorire, intendendola come massima espressione, una qualità del cibo rispettosa di tre elementi imprescindibili: bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare; 

g) sostenere il pieno rispetto delle diversità culturali del mondo, in unʼottica di scambio e confronto utile a tutti, senza discriminazioni di sorta, con particolare attenzione per le espressioni delle culture popolari; 

h)  sostenere e attivare pratiche di scala locale; 

i)  difendere il diritto alla sovranità alimentare per tutti i popoli; 

j)  combattere gli sprechi; 

k) difendere il paesaggio, il suolo e il territorio; 

l)  valorizzare la memoria locale; 

m)  contribuire allo sviluppo della rete associativa nazionale; 

 

Art. 4 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la Condotta Slow Food di Latina potrà: 

 

a) coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile; 

b) promuovere o sostenere iniziative con lʼobiettivo di preservare e valorizzare lʼidentità storico-culturale di un territorio specifico, cui si lega una particolare produzione, in particolare attraverso lʼistituzione di Presìdi per la difesa della biodiversità; 

c) sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e nazionale con e fra le comunità del cibo, formate da tutti i soggetti che operino nel settore della produzione e della trasformazione del cibo; 

d) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, e lʼorganizzazione di attività di turismo enogastronomico; 

e) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola e dellʼuniversità attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, allʼeducazione alla salute, allʼeducazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare. A questo fine, una delle attività prevalenti dellʼAssociazione sarà la formazione e lʼaggiornamento del personale scolastico; 

f) proporre e organizzare attività di educazione alimentare e sensoriale dirette ai soci e a tutti i cittadini, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi, e per creare una maggiore consapevolezza delle relazioni cibo e territorio, cibo e salute, cibo ed economia; 

g) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dellʼalimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva. La Condotta Slow Food di Latina può partecipare a organismi pubblici o privati, affiliare produttori e operatori del settore, gestire in prima persona iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale. Tali attività economiche sono svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Può promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intra prendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa. 

 

 

SOCI, BASI ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO 


Art. 5 

Sono soci della Condotta Slow Food di Latina tutti i cittadini che aderendo allʼAssociazione richiedano la tessera sociale e accettino le regole del presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato. Lʼelenco dei soci è conservato in conformità al regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale. La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dagli organismi dirigenti in ragione di comportamenti in contrasto con le finalità statutarie. 

Il socio con la propria adesione diventa automaticamente socio di diritto dellʼAssociazione Nazionale ed Internazionale Slow Food. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo. Tutti i soci potranno fruire dei servizi offerti dallʼAssociazione. La partecipazione allʼAssociazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. 

 

Art. 6 

Si perde la qualifica di socio per: 

 

a) mancato pagamento del contributo associativo annuale; 

b) espulsione decisa dalla Segreteria Nazionale qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto. Lo scioglimento di una Condotta o Convivium o la soppressione di un Consiglio Regionale non determinano la perdita della qualifica di socio da parte dei loro associati. 

 

 

LIVELLO ORGANIZZATIVO DI BASE 

 

Art. 7 

La Condotta di Latina, altrimenti denominata Convivium, è la struttura organizzativa di base di Slow Food 

Italia, allʼinterno della quale i soci esercitano lʼattività associativa. 

 

Art. 8 

La Condotta deve garantire un numero minimo di soci pari a 50 (cinquanta). Eventuali deroghe e modifiche 

potranno essere autorizzate dalla Segreteria Nazionale, sentito il Presidente Regionale. 

 

Art. 9 

La Condotta, limitatamente al proprio ambito territoriale e associativo opera per: 

 

a) promuovere la filosofia dellʼAssociazione e trovare nuovi soci e sostenitori; 

b) sviluppare la rete di Terra Madre e le Comunità del Cibo nel territorio di competenza; 

c) sviluppare la presenza organizzata dellʼAssociazione; 

d) sviluppare a promuovere progetti di educazione alimentare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Orto in Condotta, Master of Food, Pensa che Mensa; 

e) sviluppare e promuovere progetti di tutela della propria comunità agroalimentare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Presidio Slow Food, Mercato della Terra, gruppo di acquisto; 

f) stabilire rapporti e collaborazioni con Enti pubblici, Consorzi di Tutela, Associazioni gastronomiche e di produttori, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione agroalimentare; 

g) collaborare con altre Associazioni o Enti per la tutela dellʼambiente e il rispetto della natura, condizio ne irrinunciabile per la salvaguardia del nostro patrimonio gastronomico, nonché per la difesa e la valorizzazione delle diverse forme di cultura popolare e della storia locale; 

h) mantenere rapporti con le altre Condotte e con i Convivium esteri; 

i) sviluppare lʼattività di autofinanziamento a sostegno dei progetti della Condotta stessa, del Consiglio Regionale, e delle Associazioni nazionale e internazionale; 

j) costituire ove possibile un comitato consultivo formato da esperti enogastronomici e del mondo della cultura e dellʼarte, con il compito di fornire pareri e suggerimenti sulle iniziative territoriali e nazionali. 

 

Art. 10 

La Condotta è retta da un Comitato di Condotta, formato da non meno di cinque persone, eletto dallʼAssemblea dei Soci della Condotta per la durata di quattro anni e rieleggibile. 

 

Il Comitato di Condotta, sul territorio di sua competenza. è responsabile dellʼuso del marchio associativo, secondo quanto disposto dal successivo art.17 Il Comitato di Condotta ha il compito di: 

 

a) eleggere al proprio interno ed eventualmente revocare il Fiduciario; tali provvedimenti sono soggetti a ratifica da parte della Segreteria Nazionale, sentito il Presidente Regionale; 

b) definire al proprio interno i ruoli utili allʼorganizzazione e alla gestione delle attività; 

c) programmare lʼattività della Condotta; 

d) predisporre il rendiconto economico-finanziario entro il 30 giugno di ogni anno; 

e) convocare lʼAssemblea dei Soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta lʼanno per la delibera sul rendiconto di gestione; 

f) provvedere a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e lʼamministrazione; 

g) curare la tenuta dei libri sociali e in particolare dellʼelenco dei soci; 

h) coordinare la propria attività di gestione con le direttive e i regolamenti emanati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia; 

i) monitorare lʼuso del marchio Slow Food sul proprio territorio e segnalare tempestivamente alla Segreteria Nazionale i casi di utilizzo non corretto; 

j) individuare sostituti di membri dimissionari del Comitato di Condotta da proporre in approvazione allʼAssemblea dei soci, di norma entro sei mesi dalle dimissioni stesse; 

k) organizzare le attività associative sul territorio (almeno quattro iniziative lʼanno) e promuovere il tesseramento allʼAssociazione; 

l) gestire rapporti con Enti pubblici, istituzioni, organi dʼinformazione e realtà produttive del territorio di competenza; 

m) convocare lʼAssemblea dei Soci; 

n) promuovere e realizzare tutte le iniziative caratterizzanti il Movimento, proposte dagli organismi dirigenti nazionali che, in alcuni casi, potranno essere indicate come vincolanti e obbligatorie. Il Comitato di Condotta ha lʼobbligo di garantire la presenza e la partecipazione di un proprio membro (di norma il Fiduciario) agli incontri del Consiglio Regionale e allʼAssemblea Nazionale delle Condotte. La mancata partecipazione a questi incontri può costituire motivo di decadenza del Comitato stesso. 

 

Il Comitato di Condotta si riunisce: 


a) tutte le volte che il Fiduciario lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri con un minimo di due; 

b) almeno sei volte allʼanno, di cui una volta per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario della Condotta. 


Il Comitato è convocato dal Fiduciario mediante avviso o comunicazione, da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. Il Comitato è presieduto dal Fiduciario. Delle riunioni sarà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dai presenti. 

 

Art. 11 

Il Fiduciario rappresenta l'Associazione sul territorio di sua competenza e coordina le attività del Comitato di Condotta. Ha il potere di firma rispetto ai deliberati del Comitato di Condotta. Per attività non specificamente associative o che si riferiscano ad ambiti territoriali più vasti della Condotta deve ottenere lʼassenso del Presidente Regionale. Viene eletto dal Comitato di Condotta tra i propri membri. Tale nomina deve essere ratificata dalla Segreteria Nazionale, sentito il parere del Presidente Regionale. 

 

I suoi compiti sono: 


a) presiedere il Comitato di Condotta; 

b) convocare gli incontri del Comitato di Condotta; 

c) se delegato dal Comitato di Condotta, partecipare e relazionare sullʼattività della Condotta al Consiglio regionale e allʼAssemblea Nazionale delle Condotte. 

 

Salvo deroghe specifiche deliberate dalla Segreteria Nazionale, il Fiduciario può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi. 

 

Art. 12 

LʼAssemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative. È convocata almeno una volta lʼanno dal Comitato di Condotta in forma scritta o tramite posta elettronica che deve pervenire a ciascun socio, con lʼordine del giorno, di norma almeno sette giorni prima della data della riunione. LʼAssemblea può essere convocata in forma straordinaria quando sia avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei soci con un minimo di 20 (venti). LʼAssemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. 

 

LʼAssemblea delibera: 

 

a) sugli indirizzi e le direttive generali della Condotta; 

b) sulla nomina e revoca dei componenti del Comitato di Condotta; 

c) sul rendiconto economico e finanziario. 

 

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo; non sono ammesse deleghe. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea. 

 

Art. 13 

Nel quadrimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale si svolgono i Congressi di Condotta. Il Congresso di Condotta viene convocato dal Comitato di Condotta con le stesse modalità di convocazione dellʼAssemblea di Condotta e delibera con le stesse maggioranze. 

 

Il Congresso di Condotta ha i seguenti compiti: 

 

a) discutere i temi proposti dal Consiglio Nazionale per il Congresso Nazionale; 

b) discutere i temi proposti dalla Segreteria Regionale per il Congresso Regionale; 

c) esaminare la realtà associativa territoriale, le attività svolte e le proposte di programma; 

d) eleggere il Comitato di Condotta; 

e) eleggere i delegati al Congresso Regionale e proporre i delegati al Congresso Nazionale. 

 

Art. 14 

Tutte le cariche associative e istituzionali sono svolte a titolo gratuito. I dirigenti di Slow Food Italia, ai vari livelli, dovranno adeguare i loro comportamenti e le loro iniziative, in ambito associativo, per garantire che non vengano privilegiati propri interessi, legati ad attività economiche o professionali, traendone vantaggi personali. Il Comitato di Condotta ha il compito di vigilare, verificare eventuali incompatibilità e assumere le decisioni conseguenti, e comunicarle alla Segreteria Regionale. 

 

 

RISORSE, CONTABILITÀ, BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMATIVA SOCIALE 

 

Art. 15 

Le entrate dellʼAssociazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite: 

 

a) dalle quote associative; 

b) dalle rendite e dai proventi derivanti, dalle attività economiche, anche commerciali marginali; 

c) dalle elargizioni o dai contributi da parte di soggetti pubblici e privati. 

 

I contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire il funzionamento dellʼAssociazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dellʼAssociazione, 

riguardanti le attività statutariamente previste. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dellʼAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 

 

Art. 16 

Lʼinizio e la chiusura dellʼesercizio sociale della Condotta Slow Food di Latina sono fissati al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. Deve essere istituito e gestito un sistema contabile atto a esprimere, con compiutezza e analiticità, le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Deve essere redatto per ciascun esercizio sociale un rendiconto economico. Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione, economica dellʼAssociazione e deve essere redatto secondo le norme previste dalla vigente legislazione per gli Enti non commerciali. 

 

Art. 17 

Il nome e il logo dellʼAssociazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa. La loro gestione è di esclusiva competenza della Segreteria Nazionale che ne autorizza lʼuso ai Comitati di Condotta e ai Presidenti Regionali, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nellʼambito delle loro competenze, secondo i princìpi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food, e che gli associati, le Condotte e i Consigli regionali si impegnano a osservare integralmente. 

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 18 

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Comitato di Condotta. 

 

 

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